Imposta comunale di soggiorno

L'imposta comunale di soggiorno (di seguito imposta) è dovuta dal 1° gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano.

L'imposta non è soggetta ad IVA, va riscossa al momento della partenza del pernottante e deve essere indicata separatamente sulla fattura.

La misura dell'imposta (per persona e pernottamento) è stata stabilita come segue a partire dal 1°gennaio 2024:

  • euro 3,50 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  • euro 3,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;
  • euro 2,50 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

Gli importi dovuti da parte dei soggetti passivi sono riscossi senza arrotondamento all'euro.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  • il personale che pernotta nell’esercizio presso cui presta servizio;
  • le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
  • le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi;
  • minorenni fino al raggiungimento del 18° anno di età, purché partecipanti a gruppi scolastici e giovanili organizzati, composti da almeno dieci persone compresi gli accompagnatori.

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